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Oggetto Discussione: O Mio Dio Cos’è??? Inserisci rispostaInserisci nuova discussione
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Ana-Maria
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Postati: 17 giugno 2008 at 15:26 | IP Logged Quota Ana-Maria

Anch'io stavo pensando alla stessa cosa.Quello testa nera ha proprio nera la testa invece questo no.. 

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sylvie
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Postati: 29 giugno 2008 at 20:50 | IP Logged Quota sylvie

Forse e giovane, ed e per questo che non e proprio nera la testa...  ma le conure ce ne sono tante diverse, ma quella davvero mi sa che ha la testa nera(almeno che sia blue ?), e la nera mi sa che si chiama la "nanday".. e bellissimo cmq., dai mandaci altre foto !
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giuseppe
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Postati: 30 giugno 2008 at 02:01 | IP Logged Quota giuseppe

Secondo me è un pirrura molinae o picta, se è piccolo di taglia. non è un Manday manday (conuro testa nera), la sua detenzione è regolamentata dal CITES e mi sembra strano che La forestale abbia detto il contrario, comunque un sistema per "regolarizzarlo" c'è, consegnalo ad un centro di recupero fauna selvatica e poi chiedine l'affidamento...in bocca al lupo e ..COMPRATI DELLE CUFFIE ANTI RUMORE
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Ana-Maria
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Postati: 30 giugno 2008 at 07:18 | IP Logged Quota Ana-Maria

Anche secondo me è un conuro guance verdi.Guardate un pò questa foto.E per questo sì ti serve il CITES, come del resto anche per gli altri.



Modificato da Ana-Maria on 30 giugno 2008 at 07:19


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stewe84
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Postati: 30 giugno 2008 at 10:10 | IP Logged Quota stewe84

ho chiamato giusto qualche giorno fa la forestale che mi ha messo in contatto con la sezione CITES, mi hanno detto che fa parte dell'allegato B e quindi nn occorre il CITES perchè ora lo necessitano solo quelli dell'allegato A...se la stessa forestale e la stessa sezione CITES mi dicono che nn lo devo avere nn so più che fare...
mi hano detto di fare solo una segnalazione sia alla forestale che alla sezione CITES in cui spiego la dinamica dell'episodio che mi ha portato ad avere il pappagallo...aggiungere che ho deciso di tenerlo e che lo curo presso la mia abitazione...

ho già mandato tutto...

kmq è proprio un conuro guance verdi...ho mandato una fotografia al veterinario aviare di cinisello balsamo (non sapevo ce ne fosse uno li!!! me l'ha indicato il negozio di animali) che mi ha confermato l'appartenenza a questa varietà di conuri...il nome tecnico è Pyrrhura Molinae



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loop77
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Postati: 30 giugno 2008 at 10:49 | IP Logged Quota loop77

Il pappagallo è bellissimo, ma tu hai avuto anche un c..o della madonna (scusate il francesismo)
Auguri!


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sylvie
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Postati: 30 giugno 2008 at 11:06 | IP Logged Quota sylvie

Ma e magnifico !! e in effetti non ha niente del testa nera !!

Fortunato sei, sono adorabili e vedrai quanto ti divertirai

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Ana-Maria
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Postati: 30 giugno 2008 at 13:04 | IP Logged Quota Ana-Maria

Quota: stewe84

ho chiamato giusto qualche giorno fa la forestale che mi ha messo in contatto con la sezione CITES, mi hanno detto che fa parte dell'allegato B e quindi nn occorre il CITES perchè ora lo necessitano solo quelli dell'allegato A...se la stessa forestale e la stessa sezione CITES mi dicono che nn lo devo avere nn so più che fare...
mi hano detto di fare solo una segnalazione sia alla forestale che alla sezione CITES in cui spiego la dinamica dell'episodio che mi ha portato ad avere il pappagallo...aggiungere che ho deciso di tenerlo e che lo curo presso la mia abitazione...

ho già mandato tutto...

kmq è proprio un conuro guance verdi...ho mandato una fotografia al veterinario aviare di cinisello balsamo (non sapevo ce ne fosse uno li!!! me l'ha indicato il negozio di animali) che mi ha confermato l'appartenenza a questa varietà di conuri...il nome tecnico è Pyrrhura Molinae


Guarda che anche a me stavano per dire la stessa cosa, però poi mi hanno sottolineato di andare a dichiarare le nascite dei piccoli.Io "allevo" gropponi rossi che fanno parte sempre delle specie dell'allegato B e ti dico che i miei hanno il CITES sia i genitori che i piccoli,quindi ti serve.E penso che loro ti hanno detto così perchè tu non sei allevatore, lo hai trovato quindi non puoi sapere se ha oppure no il CITES e loro tanto meno visto che non ha l'annello e non essendo nato da te non possono darti il CITES, quindi devi solo dichiarare il possesso, però se un giorno lo farai riprodurre dovrai dichiarare le nascite e i piccoli avranno il CITES.


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DPecorellaSmarrita
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Postati: 30 giugno 2008 at 14:54 | IP Logged Quota DPecorellaSmarrita

Interpretazione ed analisi
Con questa seconda parte iniziamo il rosario di articoli che interessano il settore dell’allevamento amatoriale.
Per sgombrare subito il campo da successive confusioni (gia’ tante, dalle telefonate ed e-mail che riceviamo) diremo subito che l’argomento va’ suddiviso in due grandi aree legislative:
1) l’area regionale/nazionale/europea le cui norme obbligano chi alleva Indigeni e Ibridi (con almeno un parentale indigeno);
2) l’area CITES (mondiale) le cui disposizioni riguardano solo ed esclusivamente chi alleva Esotici, Ibridi (con almeno un parentale esotico), Pappagalli, Falchi ed altri indigeni, tutti di grossa taglia (scrupolosamente elencati in liste che prendono il nome di allegati: A – B – C - VIII).

Iniziamo dalla prima, precisando che, ogni legge regionale, avendo come direttiva, quella nazionale, che vien detta Legge Quadro, non puo’ che essere migliorativa. Il fatto che le diciannove nostre regioni abbiano legiferato autonomamente contribuendo ad una vera e propria deregulation della materia, puo’ aver creato confusione, ma basta conoscere la norma per adeguarvisi e rispettarla.
In effetti, il nostro Parlamento sta affrontando (gennaio 2003) una serie di riforme. Un vero disegno di legge sulla devolution – prevede il trasferimento alle Regioni di competenze esclusive in materia di scuola, sanita’, polizia locale – dovrebbe interessare in futuro anche questo tipo di leggi che riguardano gli ornicoltori. Entreranno in vigore nel 2003, un ramo del Parlamento ha gia’ dato l’OK, l’altro lo dara’ a breve.
Non siamo contrari: ogni regione ha un proprio patrimonio culturale da custodire gelosamente e da tramandare. In Sicilia, roccoli e brescianelle, sono sconosciuti, non sono mai esistiti; in Lombardia, in Toscana, in Friuli, nel Veneto, esiste una tradizione che si perde nei secoli. La Legge deve tener conto di queste diversita’.
Premesso che buone leggi generano corretti comportamenti e disciplinano rispettosi cittadini, considerato che ogni nuova legge abbisogna, nel tempo, modificazioni ed integrazioni, si spera almeno che tutte queste leggi regionali siano armoniche e non accada che un allevatore della Regione Basilicata, in regola con le leggi della sua Terra, esponendo in Emilia-Romagna o in Belgio, possa diventare fuorilegge, per il mancato collegamento della sua normativa con quelle altre che disciplinano
l’identica tenuta d’uccelli nel resto d’Italia ed Europa.
Senza pertanto fare confusione fra le leggi Nazionali/Regionali/Europee e la normativa CITES diciamo ancora che un allevatore (in pochi casi che vedremo) puo’ soggiacere alle disposizioni di entrambe, con doppi adempimenti, mentre nella normalita’, secondo cosa alleva, o soggiace all’una o all’altra norma.

Iniziamo dai dispositivi dell’area Nazionale/Regionale/Europea.
Interessa esclusivamente chi alleva Indigeni (Uccelli Europei).
La Legge Nazionale (Legge-quadro) ancora in vigore e’ la n.157 dell’11 febbraio 1992; da’ le direttive; tutte le leggi regionali si rifanno ad essa. Le Regioni vengono delegate ad autorizzare gli allevatori richiedenti.
Prendiamo ad esempio, per commentarla, la legge della Regione Sicilia, le restanti regioni hanno legiferato in maniera similare, rifacendosi sempre alla n.157; l’analisi di una, puo’ contribuire a capirle tutte e a comprenderne la ratio.

Laddove qualche lettore, vorra’ porre quesiti specifici, su leggi di altre Regioni, saremo pronti ad analizzarli ed interpretarli, secondo il nostro intendere, mentre ci scusiamo di non poter commentare tutte le diciannove restanti leggi regionali. Non poche pagine di una rivista basterebbero.

Entriamo pertanto nel vivo.
Gia’ il titolo: Salvaguardia della Fauna Selvatica e Disciplina dell’Attivita’ Venatoria, della Legge 1.9.1997 n.33, ci fa capire, che noi allevatori di avifauna domestica, non abbiamo una nostra specifica legge, emanata per la nostra categoria, siamo costretti a rispettare una normativa che solo all’ultimo momento s’interesso’ di allevamento (vedremo quale tipo) poiche’ nel disegno di legge del 21.5.97 prot.n.1870 non si parla per niente di allevamenti di uccelli ornamentali e di allevatori per diletto. Quel disegno andava a modificare la precedente Legge 30 marzo 1981, n.37 (sulla caccia).
La nuova legge siciliana, nella preparazione e nella stesura finale fu e resto’ sempre una norma a carattere venatorio, fino ad oggi si indirizza principalmente a tale attivita’ ed a tutti gli allevamenti che interessano tale attivita’. Tutti gli allevatori di piccoli uccelli domestici erano grandi sconosciuti. La Federazione Ornicoltori Italiani esistente per Decreto Presidenziale, sin dal 1949, molto tempo prima che altre organizzazioni similari prendessero piede, sul territorio nazionale, era, incredibilmente, una grande sconosciuta; “Italia Ornitologica” la Rivista della Federazione altrettanto ignota e assente.
Come mai, quella legge, resto’ finalizzata ai cacciatori? Perche’ anche le modifiche dell’ultimo momento, prima della pubblicazione, non furono risolutive, vennero aggiunti:
- un solo rigo al comma 2 dell’art.1: “… e delle attivita’ di allevamento, anche a scopo amatoriale”;
- un solo comma, il 9, all’art.38 “ L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l’allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all’art.17 della legge 11 febbraio 1992 n.157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sara’ normato dal disciplinare adottato dall’Assessore per l’agricoltura e le foreste …;
ben misera cosa. C’era d’attendere il disciplinare sopra menzionato, che venne in data 30.06.98 col n.2313 e pubblicato nella G.U.R.S. in data 26.09.98.

Siamo sempre più convinti che questa legge debba essere modificata. Vero e’ che nel disciplinare si legge che gli allevatori iscritti alla FOI sono autorizzati ad inanellare coi propri anelli secondo le disposizioni della Commissione Tecnica Nazionale; ma a parte queste poche righe non si parla più di allevatori di uccelli amatoriali ed ornamentali ma di allevatori di selvaggina. Ed e’ questo qui pro quo che ha causato enormi danni alla nostra categoria; questa norma sta portando solo incomprensioni e inutili perdite di tempo a tutti (funzionari, allevatori). Sta ritardando lo sviluppo dell’Ornicoltura.
Dalla lettura della norma appare chiarissimo che e’ diretta a disciplinare il comparto venatorio.
Si parla di avifauna selvatica, di selvaggina, di centri privati di produzione di selvaggina, di allevamenti destinati a produrre esemplari di avifauna selvatica sia allo stato naturale sia in cattivita' a fini di ripopolamento, di ettari di terreno, di certificati catastali, di atti di proprieta’ o disponibilita’. Qualcuno stara’ gia’ pensando: ma tutti questi argomenti, a noi allevatori interessano? Certamente vi saranno allevatori di Cicogne, di Fenicotteri o di Germani reali che dovranno dichiarare le enormi voliere o gli ampi spazi recintati. L’inghippo sta proprio nel fatto che anche i nostri Verdoni ancestrali domestici e gli altri più comuni Indigeni d’allevamento si presentano identici agli esemplari della avifauna selvatica in stato di naturale liberta’ nel territorio. Come fare a capire che i nostri Verdoni domestici non hanno niente a che vedere coi Verdoni presenti liberi nel territorio? Per i Germani reali, presenti nel laghetto dei giardini pubblici, e’ facile: non sono selvatiche, bensì domestiche Anatre germanate. Dobbiamo cambiare il nome ai nostri Verdoni? Chiamarli Verdonati?
Invece l’aiuto dovrebbe venire dallo stesso Legislatore, che modificando l’art.2, della Legge Siciliana, dopo:
a) specie particolarmente protette;
b) specie protette;
c) specie che possono costituire oggetto di attivita’ venatoria;
dovrebbe inserire:
d) specie domestiche, amatoriali ed ornamentali, d’allevamento, con habitus da avifauna autoctona.
Ed ancora dovrebbe:
- lasciare il maggior rigore per le specie sub a);
- accettare denunce annuali per le specie sub b), con riepilogo annuale generale per nascite, cessioni, morti, furti, ecc. Se, come prevedibile, questo tipo di allevamento avra’ maggiori proseliti, le denunce (con l’attuale obbligo) ingolferebbero i lavori dei Funzionari addetti e le tasche degli allevatori per ogni raccomandata o fax da inoltrare; per adesso il disciplinare nel fissare i termini prescrive di comunicare immediatamente furti, fughe o scomparse (anche morti?) mentre dimentica le nascite (da denunciare indirettamente laddove, in altra parte, recita: “nel caso di volatili… e’ sufficiente contrassegnare gli stessi con l’anello inamovibile…provvedendo a darne comunicazione” (alla nascita! entro? ancora immediatamente?);
- prevedere l’allevamento di tutte le specie cacciabili sub c); strana legge se permettesse che un uccello potrebbe essere cacciato, quindi ucciso, ma non allevato, anche se prelevato vivo, leggermente ferito;
- rendere totalmente libero da orpelli, l’allevamento di tutte le specie, di proprieta’ dell’allevatore, contrassegnati da anello regolamentare, sub d).
Per fare una similitudine col mondo dell’archeologia: il massimo rigore e controllo per il vaso greco, antico, prezioso ed originale. Nessuna attenzione per tutte le imitazioni che in serie si vedono dappertutto e sempre più numerosi in quanto richiesti. Quindi per tornare al nostro mondo, molta differenza fra chi alleva Martin pescatori o Gruccioni e chi si diletta con Cardellini, Verzellini che a decine di migliaia sono presenti nei nostri allevamenti e cosi comuni e numerosi anche in natura che nidificano anche nei gerani appesi ai balconi di casa e se sono da proteggere e tutelare lo si fa con una rete a maglie larghe per impedire che Gazze e Taccole possano predare i pullus. Concludiamo pertanto questa breve analisi della Legge regionale siciliana che nel complesso, per noi allevatori, non e’ una buona legge. Rappresenta un ostacolo alla coltura ed alla cultura dell’allevare e del riprodurre. Non ha subito modificazioni, integrazioni; e’ rimasta tale e quale alla prima pubblicazione, senza circolari, chiarimenti, in poche parole non si e’ evoluta, alla pari di quelle leggi che non interessano che pochi individui. Noi sappiamo che non e’ cosi, i destinatari sono molto numerosi.

Non potendoci soffermare sulle restanti diciotto altre Leggi Regionali diciamo soltanto che sono tutte sulla stessa falsariga della Legge siciliana e tutte facenti capo a quella Quadro Nazionale precedentemente menzionata, quindi similari per interpretazione ed analisi.

Ci addentriamo adesso, sempre brevemente, nella seconda area legislativa di cui dicevamo all’inizio di questa seconda parte, ovvero nella CITES, che interessa i nostri allevatori di Esotici, di Ibridi (con parentali esotici), di Pappagalli; di Indigeni di grossa mole, nonche’ Falchi, Oche e Fagiani bisognosi di maggior tutela.
Il nostro avicoltore, a seconda delle specie allevate deve porre attenzione alla Legge cui soggiace:
- e’ un allevatore di Verdoni? Deve attenzionare la Legge Regionale; la CITES non lo riguarda!
- alleva Cardinalini del Venezuela? Allora e’ la CITES che deve essere attivata; la Legge Regionale non lo tocca!
- riproduce sia Verdoni che Cardinalini del Venezuela? Bene! Separatamente deve adempiere alle due normative! Per gli Indigeni (Verdoni) deve ottemperare agli obblighi della Legge Regionale; per gli Esotici (Cardinalini del Venezuela) deve rispettare gli obblighi imposti dalla CITES.
Certo per molti allevatori non sara’ semplice!
La confusione potrebbe aumentare allorquando alleva quei soli due Indigeni (Columbidi) – tralasciamo i Falconiformi - che sono tutelati, sia dalla CITES, (addirittura in allegato “A”), come anche dalla Legge Regionale/Nazionale:
1) Piccione selvatico (Columba livia);
2) Tortora selvatica (Streptopelia turtur);
Per queste due specie e’ necessario sottostare sia alla legge regionale che a quella CITES; un doppio adempimento.
La confusione aumenta ancora, quando va a leggersi, che la Tortora selvatica:
- e’ specie cacciabile, per il calendario venatorio siciliano;
- va denunciata, se allevata, alla Ripartizione Faunistico/venatoria della provincia di residenza per ottemperare alle norme regionali/nazionali con la idonea modulistica e iscritta nell’apposito registro (ma non era cacciabile?);
- va denunciata, anche e principalmente, al Corpo Forestale dello Stato, per essere inclusa nell’allegato “A” delle norme CITES, con tutt’altra autonoma modulistica ed iscritta in altro diverso registro (ma non era sacrificabile?).
E’ il caos totale. Una duplicazione di inutili adempimenti.

Eppure le Norme CITES e la Convenzione di Washington, per indirizzarsi ad una platea più vasta, globale, sono continuamente aggiornate.
Ripetutamente nel tempo si leggono comunicati, circolari, precisazioni, con un lessico più accorto e scientifico. Anche la vigilanza demandata al Corpo Forestale dello Stato, viene svolta egregiamente.
Il contesto e’ maggiormente funzionale. Qua si che siamo in presenza di una legge viva, operante, aggiornata, rispettosa nel tener conto degli enormi interessi economici che gravitano attorno al commercio di animali (grandi pappagalli - falchi) e piante (cactus) minacciate di pericoli vari in natura, ma senza temporeggiare con la riduzione e l’annullamento di adempimenti laddove e’ scientificamente dimostrato e visibile agli occhi di tutti che alcune specie, per lo sviluppo del loro allevamento domestico e la loro riproduzione artificiale, evolvendosi numericamente non hanno più bisogno di tutela. E’ il caso del Cardinalino del Venezuela, del Padda, del Bavetta.
Al riguardo, senza andare molto indietro nel tempo, vanno attentamente lette le ultime due circolari CITES di fine anno 2002 la n.35 e la n.38, in special modo per quelle specie che “siano destinate a scopi di allevamento o riproduzione, dei quali la conservazione delle specie in questione trarra’ beneficio” e “per non limitare l’utilizzo delle pratiche di allevamento” e di conseguenza “consentire di ridurre l’onere degli adempimenti amministrativi a carico degli allevatori”.
In particolare la circolare n.38 da’ disposizioni di una prima, precisa separazione fra uccelli presenti in Allegato “A” (maggiormente protetti) e specie presenti in Allegato “B” (abbondantemente e comunemente allevate e riprodotte).
Per le specie:
- elencate in Allegato “A”, l’allevatore, per ogni nuova nascita, deve compilare una scheda e presentarla al servizio Certificazione CITES; a titolo esemplificativo le specie (di maggior interesse aviculturale) elencate in allegato “A” (maggior rigore) sono: alcuni Ciconiformi (Cicogne-Fenicotteri), diversi Anseriformi (Anatre-Oche), quasi tutti i Falconiformi (Falchi-Aquile-Avvoltoi), molti Galliformi (Fagiani-Pernici), parecchi Columbiformi (Tortore e Colombe), quasi tutti gli Psittaciformi, e fra i tanti Passeriformi che maggiormente interessano la categoria degli allevatori riscontriamo che qualche uccello prima in allegato “A” e’ stato “degradato” in Allegato “B”; fra i Columbidi la Columba livia (Piccione selvatico) dall’anno scorso e’ passato in allegato “B” mentre e’ rimasta (!) in Allegato “A” Streptopelia turtur (Tortora selvatica), proprio la Tortora Europea cacciabile per la Legge Regionale prima menzionata.
- elencate in Allegato “B”, l’allevatore deve semplicemente continuare a produrre denuncia di nascita/e, essendo questa, come precisato con la circolare, prova sufficiente per l’acquisizione domestica e per la eventuale cessione, movimentazione, esposizione al pubblico. Sempre a titolo esemplificativo, e stavolta entrando più nello specifico precisiamo che le specie di comune interesse per le quali non e’ più necessario possedere il registro vidimato ma semplicemente procedere alla denuncia di nascita, cessione, morte sono categoricamente:
1) Carduelis cucullata (Cardinalino del Venezuela o Cardellino Rosso);
2) Carduelis yarrelli (Lucherino di Yarrel o Cardellino di Yarrel);
3) Padda oryzivora (Padda);
4) Poephila cincta (Diamante bavetta);
5) Gracula religiosa (Merlo indiano);
6) Leiothrix argentauris (Mesia o Usignolo orecchie argentate;
7) Leiothrix lutea (Usignolo del Giappone).
Per queste sette specie di comune allevamento si ribadisce, parlando di CITES, che e’ necessaria solo:
- la Denuncia di nascita/e per chi, gia’ autorizzato, procede alla riproduzione;
- la Denuncia di cessione per chi, gia’ autorizzato, li cede;
- la Denuncia di morte, di fuga o di sottrazione per chi, gia’ autorizzato, subisce questi eventi;
- la Denuncia di Acquisizione, per chi, non autorizzato, li inizia ad avere nel proprio allevamento (con regolare Denuncia di cessione di altro allevatore) e che con entrambi tali Atti inizia la procedura per essere autorizzato.
In definitiva atti semplici inviabili via Fax, via e-mail, via Raccomandata, al Corpo Forestale dello Stato che procedera’ ad acquisire il documento ed a autorizzare.

Concludiamo pertanto questa seconda parte di analisi normativa precisando ancora di non fare confusione fra:
- la Legge Nazionale e le varie Leggi Regionali che interessano esclusivamente Indigeni protetti, scrupolosamente indicati, per i quali e’ sempre necessario avere un Registro di Carico/Scarico vidimato e rilasciato dalla locale Ripartizione Faunistica o altro Ufficio preposto ove porre in carico i soggetti entrati o nati e in diminuzione i soggetti usciti o ceduti;
- la Legge CITES che regolamenta in diverso modo Uccelli nominativamente designati:
a) in Allegato “A” per i quali e’ necessario avere Registro di carico (nascita – acquisizione) e scarico (morte – furto – cessione) i cui incrementi e/o decrementi avvengono tramite regolari Denunce e Schede al Corpo Forestale;
b) in Allegato “B” per i quali e’ obbligatorio compilare il solo modulo denunciante l’entrata o l’uscita dall’allevamento (sempre al Corpo Forestale), per quelle sette specie più sopra menzionate, senza alcun obbligo di tenuta del Registro.

Le specie che passano dall’Allegato “A” (Denuncia e Registro), all’Allegato “B” (solo Denuncia, senza Registro), in futuro saranno sempre più numerose, man mano che gli allevamenti produrranno più novelli; l’anno scorso sono stati trasferiti Columba livia e Carduelis cucullata, altri ne seguiranno.

Nella terza ed ultima parte, procederemo, per finire, ad individuare gli uffici preposti alla ricezione delle denunce, ad analizzare la modulistica occorrente ed a fornire esemplificazioni in merito all’osservanza delle Leggi delle due aree di cui in premessa.


Modulistica – Autorizzazioni - Enti Preposti

Completiamo, con questa terza ed ultima parte, la breve disamina della modulistica menzionata precedentemente.

Moduli e domande saranno indispensabili basi di partenza e d’aiuto, agli allevatori di avifauna domestica, per le corrette comunicazioni fra Amatore ed Ente. Vi sara’ uno scambio di moduli di diverso tipo per acquisizioni, riproduzioni, incrementi, decrementi. Le stesse norme, precedentemente menzionate, dispongono in merito agli Enti ed alla modulistica da approntare sia dal richiedente sia dall’autorizzante.

Per questi argomenti pratici e di facile comprensione, non bisogna fare la solita confusione fra:
- Domande e modelli da predisporre per essere autorizzati ad allevare e riprodurre soggetti che sottostanno alle Leggi Nazionali/Regionali;
- Domande e modelli da utilizzare per essere in regola con l’allevamento e la riproduzione degli esemplari soggetti alla normativa Cites.

Appare evidente, che anche per quanto riguarda le “carte” da riempire le due aree legislative sono completamente autonome e diverse.

Iniziamo con gli obblighi da adempiere verso il settore Nazionale/Regionale.

Deve esserci un inizio: l’allevatore che non ha mai allevato Indigeni sottoposti a tutela si trova in un preciso momento a non avere ne’ Uccelli ne’ autorizzazione. Si configura, inizialmente, con una similitudine, come il potenziale guidatore che non possiede ne’ l’autovettura ne’ tantomeno la patente che lo autorizzi alla guida. Per essere in una condizione di completezza deve possedere entrambe le cose. Se ha la sola autovettura (senza avere la patente) non puo’ assolutamente guidare, se invece ha l’autorizzazione alla guida ma non l’autovettura deve attendere o procedere nella scelta dell’automezzo.
Al pari, l’allevatore che decide (pur non possedendoli) di allevare Indigeni tutelati deve procedere per primo adempimento a richiedere l’Autorizzazione. A chi indirizzarsi?
In ogni capoluogo di provincia, esistono le Ripartizioni Faunistico-venatorie. Se di difficile rinvenimento un primo passo puo’ essere fatto presso il proprio Comune di appartenenza, chiedendo lumi all’Ufficio Caccia e Pesca che sicuramente sapra’ indirizzare il richiedente l’autorizzazione.
Quindi, sia l’allevatore che non possiede ancora gli Indigeni per i quali vuole essere autorizzato, come anche l’amatore che li ha ricevuti con certificato di legittima provenienza, debbono attivarsi per essere autorizzati.
La Richiesta di Autorizzazione (allegato n.1) va indirizzata alla Ripartizione Faunistico-venatoria del capoluogo di provincia di appartenenza.
Presentata la domanda, si deve attendere la preavvisata visita ispettiva (della Ripartizione) entro i 40 gg successivi alla presentazione, quindi se non sono richieste integrazioni, la pratica viene trasmessa all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste che entro 90 gg. provvede alla concessione dell’autorizzazione.
La Ripartizione provvedera’ a vidimare e consegnare all’allevatore autorizzato un registro ove porre in carico gli esemplari in aumento (nascite, acquisizioni, ecc.) ed in iscarico i soggetti in diminuzione (morti, cessioni, furti, ecc.).
Il registro si presenta estremamente semplice nella compilazione (allegato n.2).
Ogni nuova acquisizione (nascita, ecc.) sara’ comunicata alla Ripartizione (allegato n.3) come anche tutte le cessioni (morti, furti, permute (allegato n.3).
Niente pertanto di trascendentale e di difficile. Basta seguire la norma ed i consigli del Funzionario della Ripartizione. Qualche intoppo puo’ succedere e causare ritardi. Eventuali accanimenti burocratici sono disciplinati dalle norme sulla trasparenza nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione concedente ed il Cittadino richiedente.
L’Allevatore autorizzato, una volta a regime, compilera’ sempre gli stessi modelli, secondo l’evento, senza difficolta’ alcuna.
A margine ed a completamento della Normativa Regionale/Nazionale rimarchiamo la necessita’ di modifica della stessa, come precisato nella seconda parte, e ci stiamo attivando con un Disegno di Legge (Regionale) per essere d’aiuto e di sprone con articoli precisi e puntuali.

Passiamo adesso alla modulistica CITES. La casistica e’ diversa a seconda del richiedente (allevatore, commerciante, ecc.) e del tipo di uccelli da allevare (inclusi in allegati diversi A, B, ecc.) .
Anche in questa normativa l’inizio e’ dato dall’acquisto o acquisizione di uccelli di legittima provenienza.
L’allevatore, nell’acquisire uccelli CITES, accompagnati dalla Dichiarazione di cessione (allegato n.4) redatta dal cedente, deve subito attivarsi per la richiesta del regolamentare Registro (art.2 comma 1 – Decreto 08.01.2002) ove porre in carico i soggetti. La richiesta (allegato n.5) va fatta al Corpo Forestale della Regione di appartenenza, ove opera un Servizio Certificazione Cites, facendo attenzione a segnare il tipo di registro richiesto.
Anche in ogni aeroporto esistono uffici distaccati per eventuali chiarimenti. Il servizio e’ efficiente.
Ricevuta la richiesta, il Servizio CITES provvedera’ a rilasciare un Registro di carico/scarico, vidimato in ogni pagina, che servira’ per le acquisizioni (iniziali e successive) come anche per le cessioni.
Il Registro CITES sara’ in aggiunta, e quasi una duplicazione, per l’allevatore che oltre ad avere uccelli CITES possiede e movimenta anche uccelli regolamentati dalla Legge Regionale/Nazionale.
Ogni allevatore per ogni nuova acquisizione deve porsi la seguente domanda: l’uccello che sta entrando nel mio allevamento e’ un Uccello CITES? Se la risposta e’ positiva va annotato in carico nel Registro Cites; se invece appartiene all’elenco dell’Avifauna nazionale/regionale protetta deve essere posto in carico nell’altro Registro della Ripartizione Faunistico-venatoria. Se invece non e’ elencato nell’uno ne’ tantomeno nell’altro elenco vuol dire che e’ un uccello di libero allevamento, che non sottosta’ a norme protezionistiche

Anche con questa seconda normativa di tutela e salvaguardia, una volta a regime, sara’ facile continuare con le registrazioni che debbono naturalmente interessare anche le nuove nascite (che incrementano numericamente il parco uccelli) e che vanno denunciati (allegato n.6).

Pertanto, nell’avviarci alla conclusione e riepilogando, ogni allevatore deve essere in possesso:
a) dell’Elenco degli Uccelli appartenenti alla Fauna Selvatica Italiana protetti dalla Legge 157/ 92 per adempiere alla normativa Regionale/Nazionale; disponibile presso la Ripartizione Faunistico-venatoria di appartenza;
b) dell’Elenco dettagliato degli esemplari di specie CITES – AVES (Uccelli) per ottemperare alle norme CITES; disponibile presso il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato;
in alternativa, entrambi, facilmente rintracciabili via internet, in vari siti Web specializzati fra i quali il nostro www.birdsplanet.3000.it – legislazione;
c) delle dichiarazioni degli uccelli in entrata (legittima provenienza) facenti parte dell’elenco sub a) che andranno ad incrementare il Registro vidimato dalla Ripartizione;
d) delle dichiarazioni degli uccelli in entrata (legittima provenienza) facenti parte dell’elenco sub b) che andranno ad incrementare il Registro vidimato dal Servizio CITES;
e) del Registro vidimato dalla Ripartizione;
f) del Registro vidimato dal Servizio CITES;
g) delle dichiarazioni di cessione valevoli per la Ripartizione e che andranno a decrementare il parco uccelli posseduto;
h) delle dichiarazioni di cessione valevoli per la CITES e che andranno ad decrementare il parco uccelli posseduto;
i) delle dichiarazioni delle nascite inviate alla Ripartizione e annotate in aumento nel Registro Nazionale/Regionale;
j) delle dichiarazioni delle nascite inviate al Servizio CITES e annotate in aumento nel Registro fornito dalla CITES.

Naturalmente tali adempimenti sono da assolvere in toto, come elencati, da parte di chi alleva uccelli appartenenti ai due settori interessati, mentre chi colleziona e riproduce solo uccelli CITES terra’ conto soltanto delle norme per tale adempimento (b + d + f + h + j) e viceversa (a + c + e + g + i) per gli amatori di uccelli nazionali.

Chi si confonde o non e’ aduso a moduli e domande puo’ rivolgersi a societa’ di servizi che anche senza specializzazione o specifica conoscenza possono aiutare l’allevatore a districarsi fra questi innumerevoli adempimenti. Una di esse, specializzata in legislazione e contabilita’ silvo-pastorale, agricoltura, ambiente, agri-faunismo, che potrebbe essere contattata via e-mail risulta essere: pmaiuscola@virgilio.it.


L’allevatore paziente, arrivati alla conclusione, avra’ capito che siamo in presenza di una precisa duplicazione di adempimenti. Pressocche’ identici.

In definitiva vorremmo consigliare di unificare la modulistica verso quella CITES, e laddove una specie deve essere denunciata per entrambe le normative, una doppia copia dello stesso modello sarebbe comodo e utile a tutti; il destinatario verrebbe subito individuato, barrando apposito riquadro. Anche il Registro potrebbe essere unico secondo il modello CITES aggiungendo qualche finca per gli uccelli NON CITES.

Sara’ cosi facile, nei casi di assolvimento e d’obbligo ad entrambe le normative, caricare e scaricare in prosieguo sia ucceli CITES che uccelli nazionali nelle rispettive finche.

Il nostro augurio finale, arrivati veramente alla conclusione, e’ che questo breve lavoro possa essere d’aiuto a quanti si cimentano con specie difficili, protette e tutelate.
Che queste specie dal faticoso allevamento diventino sempre più comuni e facilmente riproducibili; perche’ il fine ultimo, a nostro avviso, dell’allevare e’ il riprodurre.
Riprodurre e’ più difficile del semplice allevare, e da una maggiore giustificazione alle autorizzazioni trattate, ma stiamo entrando in un altro argomento, certamente più interessante, che non l’analisi di aride leggi e noiosi articoli. Ed e’ per tale motivo che abbandoniamo e concludiamo questo lavoro, per tornare quanto prima a trattare di allevamento e riproduzione. Certamente più piacevole e comprensibile.



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Postati: 30 giugno 2008 at 15:14 | IP Logged Quota stewe84

scusami dpe...ma quindi ha ragione ana-maria...nel senso che nel momento in cui dovessi comprare un maschio allora i piccoli dovranno essere denunciati e li mi daranno il cites per i soggetti nuovi mentre la femmina che ho trovato nn ha cites e quindi nn possono rilasciarmelo xkè semplicemente nn sanno da dove arriva visto che nn è nemmeno anellata...
una cosa...
l'articolo che hai postato parla dei regolamenti della siclia...cambia qualcosa x le altre regioni visto che la sicilia è a statuto speciale? grazie 1000 delle info!!!



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