Iscritto dal: 18 ottobre 2010 Brescia Post: 711 Sesso: Femmina
Postati: 08 aprile 2012 at 21:44 | IP Logged
io sapevo che dallo scorso anno non è più obbligatoria la
denuncia per i fischer.Lo è solo se si intende far partecipare il
soggetto a mostre.Appena ritrovo la normativa ve la posto
Iscritto dal: 05 febbraio 2012 Como Post: 57 Sesso: Maschio
Postati: 08 aprile 2012 at 22:33 | IP Logged
Ho acquistato qualche giorno fa' una coppia di fischer e il venditore mi ha fatto il documento di cessione... Anche lui pero' mi ha detto che non era piu' obbligatorio dall'anno scorso..
Iscritto dal: 12 marzo 2012 Imperia Post: 1385 Sesso: Femmina
Postati: 09 aprile 2012 at 20:49 | IP Logged
Scusate ma non penso che abbiano annullato l'obbligo di
dichiarare i pulli nati.... che io sappia solo il roseicollis è
escluso dall'elenco delle speci da denunciare
__________________ - A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio! (Oscar Wilde)
Iscritto dal: 18 ottobre 2010 Brescia Post: 711 Sesso: Femmina
Postati: 16 aprile 2012 at 20:08 | IP Logged
Ti copincollo il testo completo, dal quale mi pare si evinca
che il segnale di riconoscimento è obbligatorio solo per le
mostre , anche se consigliato caldamente per evitare noie:
non c'è più l'obbligo dell'anellino ma solo quello della
denuncia, ma se metti l'anellino non è necessario avere il
registro di detenzione
IMPORTANTE CHIARIMENTO CITES
riguardante la relazione fra nascita ed anello
In data 8 novembre 2010, l’Ispettorato Generale del Corpo
Forestale dello Stato ha emesso la circolare CITES n.
15/2010 che ha per oggetto:
“CITES: Chiarimenti ed integrazioni alla circolare inerente
le procedure per l’accertamento delle nascite in cattività e
riproduzioni artificiali del giugno 2008, nonché rettifiche in
materia di rilascio certificazione con marcatura fotografica
degli esemplari di testudo”.
Il riferimento è alla circolare sempre contrastata dalle
nostre tre organizzazioni , la n. 23/del 16 giugno 2010.
Agli uccelli in ALL. B è riservato il punto 1, che recita:
“Marcatura esemplari di uccelli inclusi in ALL. B al reg. (CE)
n. 338/1997.
Relativamente alle specie di uccelli incluse nell’allegato B al
Reg. (CE) n. 338/97, non sussistono i presupposti normativi
necessari a prefigurare un obbligo di marcatura degli
esemplari vivi (…omissis…), anche se la stessa Autorità
Nazionale di Gestione la raccomanda fortemente al fine di
prevenire possibili problematiche connesse alla verifica del
rispetto dell’art. 8.5 del Reg. (CE) n. 338/97”
Ciò significa che (solo per soggetti di specie in ALL. B):
-la mancanza di marcaggio (anello o microchip) non è –in
quanto tale - perseguibile da parte dello Stato (ma
comporta provvedimenti da parte FOI-COM : i soggetti non
marcati regolarmente non sono ammessi alle gare sportive
organizzate sotto l’egida FOI-COM);
-la denuncia di nascita non implica l’obbligo di indicare il
codice di marcaggio, né deve avvenire necessariamente
secondo la numerazione degli anelli.
Le nostre Associazioni invitano però tutti gli allevatori a
marcare tutti i singoli soggetti, soprattutto di specie in All. B
(in ALL. A è vincolante per legge) ed autoctona, non solo
per motivi sportivi e sanitari, ma anche perché il marcaggio
(anello COM-FOI o microchip) è il principale rivelatore che
il soggetto marcato proviene da allevamento in cattività e
non è un selvatico di cattura (proibita la cattura, la
detenzione ed il commercio): è ciò che è richiesto dal Reg.
(CE) n. 338/97, art. 8.5 precedentemente citato.
Ricordiamo che spetta al detentore dimostrare la corretta
acquisizione dei soggetti.
2
Sempre in tema di marcaggio e di valore “pratico-
amministrativo” dello stesso, ricordiamo che per i soggetti
in Annesso X (ex Annesso VIII) e cioè:
-Piccione selvatico (Columba Livia)
-Cardinalino del Venezuela (Carduelis cucullata)
-Kakariki fronte rossa (Cyanoramphus Novaezelandiae)
-Parrochetto del Cappuccio ( Psephotus Dissimilis)
l’obbligo della denuncia di nascita in cattività (entro 10
giorni) è assolto con il consueto marcaggio con gli anelli
riconosciuti, come quelli adottati da COM-FOI Onlus (Circol.
Min. ambiente del 28/1/2004)
Agli uccelli ( e non solo) in ALL. A ,Reg. (CE) n.338/97, è
dedicato il punto 2, che:
-conferma che per tali specie il marcaggio è obbligatorio;
-la marcatura applicata (anello, microchip e relativi
elementi di identificazione individuale, ad es. il numero
dell’anello) deve essere comunicata “entro 45 giorni dalla
nascita degli esemplari”. L’allungamento di questo termine
consente di tener conto delle esigenze etologiche e del
benessere degli esemplari delle varie specie e coglie le
indicazioni e le richieste avanzate da molti allevatori.
La circolare ricorda che:
“..nella denuncia dovranno essere contenute tutte le
informazioni richieste e la stessa denuncia dovrà essere
sottoscritta e inoltrata secondo le modalità di cui all’art. 38
del DPR 445/2000 citato. In caso contrario, il denunciante
andrà invitato a regolarizzare la denuncia e solo dopo
l’avvenuta regolarizzazione, potrà essere inviata la lettera
informativa e presa d’atto della stessa.”
Si tratta, come gli associati possono vedere, di importanti
modifiche, conseguenti ad analisi congiunte, realizzate in
un clima di proficua collaborazione fra le organizzazioni
AIPA,AISAD e FOI-Onlus con il Corpo Forestale dello Stato,
Servizio CITES Centrale.
Le nostre tre organizzazioni apprezzano particolarmente
l’auspicio formulato dal Capo del Corpo Forestale dello
Stato di realizzare “un proficuo rapporto con l’utenza…per
correttamente realizzare, in modo chiaro ed uniforme,ogni
attività legata alla detenzione e commercio di animali vivi”.
Si tratta dei medesimi obiettivi degli associati alle nostre
organizzazioni.
Il presidente AIPA Il presidente AISAD Il presidente FOI
Valeria Gibert Virgilio Camillini Salvatore Cirmi
Iscritto dal: 12 marzo 2012 Imperia Post: 1385 Sesso: Femmina
Postati: 16 aprile 2012 at 22:26 | IP Logged
Che io sappia il registro di detenzione non si utilizza più, l'anellino rimane una scelta facoltativa ( se però hai intenzione di partecipare a mostre è inveece d'obbligo ) e la denuncia di nascita è pur sempre obbligatoria.
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