Iscritto dal: 25 aprile 2009 Bari Post: 112 Sesso: Femmina
Postati: 26 giugno 2011 at 14:48 | IP Logged
ciao a tutti vorrei prendere un parrocchetto monaco...
Mi domando è obbligatorio che possieda il cites?e se non provvisto come lo posso ottenere?grazie a tutti
Iscritto dal: 10 giugno 2011 Catania Post: 868 Sesso: Femmina
Postati: 28 giugno 2011 at 22:30 | IP Logged
il cites..e' un certificato...che ti rilascia subito l' allevatore al momento dell' acquisto. &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp;
Cos'è la CITES?
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.
Il sistema dei controlli
Il Sistema dei controlli si fonda sull'accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può risultare di tre categorie: a) specie gravemente minacciate di estinzione, iscritte all'Appendice I della Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il commercio; b) specie iscritte all'Appendice II, il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza; c) specie protette da singoli Stati, iscritte all'Appendice III, per regolamentare le esportazioni dai loro territori. Ogni Stato può autorizzare, rilasciando appositi permessi o certificati, l'esportazione o la riesportazione degli esemplari, o dei loro prodotti derivati, purché in conformità alle disposizioni della Convenzione. Gli Stati di importazione possono autorizzare l'ingresso nei loro territori di questi esemplari per i quali è stato presentato un permesso od un certificato di riesportazione.
Le sanzioni
In Italia dall'anno 1992 è in vigore una legge - la legge 7 febbraio 1992, n.150 - con la quale sono state indicate specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare, esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'appendice I. Inoltre sono vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti derivati da specie iscritte all'Appendice II e III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e diverse sanzioni.
Le specie minacciate di estinzione
Sono iscritte all'Appendice I della Convenzione e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango, scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l'ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il pitone indiano, la vipera dell'orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed i cactus selvatici alcune specie di aloe.
Le specie soggette a controllo e regolamentazione
Sono le specie iscritte all'Appendice II e III, il cui commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza in natura. L'elenco comprende oltre 3.000 specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che non risultino all'Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche di altre.
Le autorizzazioni
Accade frequentemente che durante un viaggio si acquistino oggetti o souvenir derivati da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici e di Paesi dell'Europa dell'est, si possono acquistare animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili) per pochi soldi da improvvisati commercianti. E' necessario quindi accertarsi, prima dell'eventuale acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengano ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura e delle Foreste. Nei casi in cui sussistano dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall'acquisto.
Le licenze di importazione ed esportazione a scopo commerciale sono rilasciate dal Ministero del Commercio con l'Estero - Direzione Generale delle importazioni e delle esportazioni, previo nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole - Corpo Forestale dello Stato, nei casi previsti dal D.M. 31/12/1983. La consulenza scientifica viene svolta da una Commissione di esperti operante presso il Ministero dell'Ambiente. I certificati d'importazione per scopi non commerciali e i certificati di riesportazione sono rilasciati dal Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato nelle sedi dei servzi di certificazione Cites .
Consigli utili
Spesso il turista in partenza per una vacanza in Paesi lontani non conosce l'esistenza di un accordo internazionale che tutela le specie animali e vegetali e non sospetta che certi souvenir, acquistati in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi, l'arresto). Accade frequentemente che, durante un viaggio, si acquistino oggetti derivanti da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici si possono acquistare, per poche lire, animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili). E' necessario accertarsi, prima dell'acquisto, se esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza delle Autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura e Foreste. Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista, consiglia di desistere dall'acquisto. Ogni Stato aderente alla CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma devono, comunque, riportare obbligatoriamente l'Autorità di gestione dello Stato interessato, la data del rilascio e di validità, un numero progressivo del documento, la denominazione scientifica e comune delle specie animale o vegetale, la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa ecc.), l'indicazione del Paese di origine e provenienza, timbro e firma dell'Autorità di rilascio.
Iscritto dal: 25 aprile 2009 Bari Post: 112 Sesso: Femmina
Postati: 29 giugno 2011 at 22:40 | IP Logged
ciao grazie mille per l info...
Mi chiedevo pero consideriamo che io acquisti due
parrocchetti monaci maschio e femmina... da questi nasca
un pullo... come faccio a fargli la certificazione?devo
andare dal veterinario a dichiarare che ho i due genitori
portando il loro cites oppure come si fa?
Quota: occhidifalco@hotmail.com
il cites..e' un
certificato...che ti rilascia subito l' allevatore al momento
dell' acquisto. &nb sp; &nb sp; &nb sp;
&nb sp; &nb sp; &nb sp; &nb sp;
<H2>Cos'è la CITES?</H2>
La Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di
estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall'esigenza
di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi,
morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento
commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti
naturali nei quali vivono, una delle principali cause
dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.
La CITES, che è compresa nelle attività del Programma
delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in
vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre
130 Stati. In Italia l'attuazione della Convenzione di
Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze
Commercio con l'Estero, ma la parte più importante è
svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede
la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione
amministrativa ai fini della certificazione e del controllo
tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il
Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di
Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in
40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le
funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle
attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-
scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti
e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si
differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio
certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e
in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di
verifica merceologica, controllo documentale e verifica
della movimentazione commerciale, nonché accertamento
di illeciti.
<H2>Il sistema dei controlli</H2>
Il Sistema dei controlli si fonda sull'accertamento della
situazione biologica delle specie animali e vegetali, che può
risultare di tre categorie:<BR>a) specie gravemente
minacciate di estinzione, iscritte all'Appendice I della
Convenzione, per le quali è rigorosamente vietato il
commercio;<BR>b) specie iscritte all'Appendice II, il cui
commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti
incompatibili con la loro sopravvivenza;<BR>c) specie
protette da singoli Stati, iscritte all'Appendice III, per
regolamentare le esportazioni dai loro territori.<BR>Ogni
Stato può autorizzare, rilasciando appositi permessi o
certificati, l'esportazione o la riesportazione degli
esemplari, o dei loro prodotti derivati, purché in conformità
alle disposizioni della Convenzione. Gli Stati di
importazione possono autorizzare l'ingresso nei loro
territori di questi esemplari per i quali è stato presentato un
permesso od un certificato di riesportazione.
<H2>Le sanzioni</H2>
In Italia dall'anno 1992 è in vigore una legge - la legge
7 febbraio 1992, n.150 - con la quale sono state indicate
specifiche sanzioni alle violazioni delle disposizioni della
Convenzione. In base a tale legge, è vietato importare,
esportare o riesportare, trasportare, vendere, esporre o
detenere esemplari vivi, morti, nonché loro parti e prodotti
derivati dalle specie iscritte all'appendice I. Inoltre sono
vietate le importazioni, le esportazioni o le riesportazioni, la
vendita ed il trasporto degli esemplari e dei prodotti
derivati da specie iscritte all'Appendice II e III che siano
sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura
la inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li
penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la
confisca degli esemplari, che come già detto, comprendono
anche i prodotti derivati. Per i soli oggetti che siano effetti
personali sono previste specifiche deroghe e diverse
sanzioni.
<H2>Le specie minacciate di estinzione</H2>
Sono iscritte all'Appendice I della Convenzione e la loro
utilizzazione può essere consentita solo per circostanze
eccezionali (ricerca scientifica ecc.). Si tratta di un elenco
di circa 1000 specie animali e vegetali. Tra queste specie si
trovano: tutte le scimmie antropomorfe (orango,
scimpanzé e gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie
sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni
orsi, le lontre, il giaguaro, la tigre, il leopardo, l'ocelot, gli
elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la cicogna, alcuni
cervi, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i
rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli
(soprattutto le are e le amazzoni), le tartarughe marine,
alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e
coccodrilli, alcuni varani asiatici, la salamandra gigante, il
pitone indiano, la vipera dell'orsini, lo storione comune,
certe conchiglie, alcune farfalle (papilionidi), le orchidee ed
i cactus selvatici alcune specie di aloe.
<H2>Le specie soggette a controllo e
regolamentazione</H2>
Sono le specie iscritte all'Appendice II e III, il cui
commercio deve essere compatibile con la loro
sopravvivenza in natura. L'elenco comprende oltre 3.000
specie, delle quali le più comuni sono: tutte le specie, che
non risultino all'Appendice I di scimmie, lupi, orsi, lontre,
felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di
cervi ed antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri,
tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani,
coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, cordilidi, tegu,
elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle
della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne,
coralli madreporari a forma complessa, alcune palme,
cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee,
ciclamini. Nel corso di ogni Conferenza degli Stati aderenti
alla Convenzione, si provvede agli aggiornamenti delle liste
degli Appendici I, II e III e alla revisione del sistema di
regolamentazione. La CITES non esclude che alcuni Stati
possano adottare misure di protezione più rigorose per la
protezione delle specie tutelate dalla Convenzione o anche
di altre.
<H2>Le autorizzazioni</H2>
Accade frequentemente che durante un viaggio si
acquistino oggetti o souvenir derivati da parti di animali o
piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici e di Paesi
dell'Europa dell'est, si possono acquistare animali vivi
(scimmiette, pappagalli, rettili) per pochi soldi da
improvvisati commercianti. E' necessario quindi accertarsi,
prima dell'eventuale acquisto, se gli esemplari o gli oggetti
appartengano ad una specie protetta dalla Convenzione.
Nella maggior parte dei casi si può richiedere l'assistenza
delle autorità locali: Ministeri dell'Ambiente oppure
dell'Agricoltura e delle Foreste. Nei casi in cui sussistano
dubbi e qualora non sia possibile ottenere l'autorizzazione
prevista, si consiglia di desistere dall'acquisto.<BR>
<BR>Le licenze di importazione ed esportazione a scopo
commerciale sono rilasciate dal Ministero del Commercio
con l'Estero - Direzione Generale delle importazioni e delle
esportazioni, previo nulla osta del Ministero delle Politiche
Agricole - Corpo Forestale dello Stato, nei casi previsti dal
D.M. 31/12/1983. La consulenza scientifica viene svolta da
una Commissione di esperti operante presso il Ministero
dell'Ambiente. I certificati d'importazione per scopi non
commerciali e i certificati di riesportazione sono rilasciati
dal Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello
Stato nelle sedi dei servzi di certificazione Cites .
<H2>Consigli utili</H2>
Spesso il turista in partenza per una vacanza in Paesi
lontani non conosce l'esistenza di un accordo internazionale
che tutela le specie animali e vegetali e non sospetta che
certi souvenir, acquistati in un momento felice e quasi mai
con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti
sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi,
l'arresto). Accade frequentemente che, durante un viaggio,
si acquistino oggetti derivanti da parti di animali o piante.
Nei mercatini di molti Paesi esotici si possono acquistare,
per poche lire, animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili).
E' necessario accertarsi, prima dell'acquisto, se esemplari o
gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla
Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere
l'assistenza delle Autorità locali: Ministeri dell'Ambiente
oppure dell'Agricoltura e Foreste. Nei casi dubbi e qualora
non sia possibile ottenere l'autorizzazione prevista,
consiglia di desistere dall'acquisto. Ogni Stato aderente alla
CITES utilizza un proprio formulario per rilasciare i
permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma
devono, comunque, riportare obbligatoriamente l'Autorità
di gestione dello Stato interessato, la data del rilascio e di
validità, un numero progressivo del documento, la
denominazione scientifica e comune delle specie animale o
vegetale, la descrizione esatta della merce (esemplare
vivo, trofeo, pelle, borsa ecc.), l'indicazione del Paese di
origine e provenienza, timbro e firma dell'Autorità di
rilascio.
Iscritto dal: 10 giugno 2011 Catania Post: 868 Sesso: Femmina
Postati: 30 giugno 2011 at 08:43 | IP Logged
domenica 87... sinceramente questo non lo so ...perche' specie con Cites no ne ho allevate sino ad oggi...e su questo conviene che prendi informazioni agli uffici di competenza... oppure penso che parlando con un veterinario aviario ...ti sapra' dare maggiori delucidazioni.
Modificato da occhidifalco@hotmail.com on 30 giugno 2011 at 08:45
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