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Oggetto Discussione: Lamentele in condominio Inserisci rispostaInserisci nuova discussione
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Anny76
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Postati: 21 settembre 2009 at 19:38 | IP Logged Quota Anny76

Ciao a tutti,e' sorto un problema.Ho 10 cocorite in casa e qualke giorno fa un paio di condomini hanno fatto notare a mio marito che si sentono molto.Non si sono lamentati,ma si sa come si inizia!

Qualcuno ha avuto questa esperienza? Che puo' succedere? Per legge possono arrivare a farmi dare via le coco per disturbo alla quiete pubblica?

Preciso che li ho in casa e non sul balcone e nelle ore del primo mattino,primo pomeriggio e la sera dalle 21:00 le tengo coperte con panno scuro per farle zittire.



Modificato da Anny76 on 21 settembre 2009 at 19:41
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anto54
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Postati: 21 settembre 2009 at 20:54 | IP Logged Quota anto54

Guarda Anny, ti daranno sicuramente 20 anni di carcere e le tue coco dovrai darle a qualcuno (ad esempio a me...).

Bah... in un condominio si può fare il rumore che si vuole, da una certa ora ad un'altra certa ora. Certamente cercando di non disturbare gli altri.
Non mi sembra che 10 coppie di coco (oltretutto spesso coperte) possano fare più "rumore" e disturbare più di uno stereo acceso o di un televisore a volume sostenuto o di una lavatrice avviata nelle ore notturne, o di un motorino smarmittato, o anche di persone che passando nelle scale parlano a voce alta.





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Anny76
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Postati: 21 settembre 2009 at 21:44 | IP Logged Quota Anny76

Quindi Antonello pensi che non dovrei avere problemi.

Comunque non sono 10 coppie ma 10 cocorite.

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Salvo80
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Postati: 21 settembre 2009 at 23:39 | IP Logged Quota Salvo80

E' anche una questione di decibel, oltre che di orari...se nelle ore di consueto riposo (notte, primissima mattina, primo pomeriggio) riesci e non farle "chiacchierare" troppo e se, come certamente è (mano sul fuoco su questo) non viene oltrepassata la "soglia" consentita per legge...che dovrebbe essere verificata da un perito qualora i condomini andassero "oltre"...non devi preoccuparti.

L'unica cosa sulla quale gli "altri" possono davvero "fregarci" è la "questione sanitaria"...qualora dal luogo di allevamento dovessero avvertirsi sgradevoli "odori"...in questo caso possono mandarti la usl e diventa un pò più complicato, ma non è questo il tuo caso.



__________________
PALERMO CAPITALE!

Meno "QUOTE" e più sostanza; da ora in poi tutti gli interventi che non apportano nulla alle discussioni saranno valutati ed eventualmente eliminati.
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Anny76
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Bandiera nazionale di Bari Bari
Post: 4598
Sesso: Femmina
Postati: 21 settembre 2009 at 23:59 | IP Logged Quota Anny76

No Salvo,grazie a Dio problema di cattivo odore non cel'ho.Li tengo pulitissimi perche' li ho in casa e ho anche 2 bimbe piccole.Quindi...

E' solo una persona del 4° piano (io sto al 2°) dice che li sente e me l'ha fatto notare ridendo. Pero le 2 signore del mio pianerottolo le sentono poco quanto niente.Poi ora le finestre cominciano a stare chiuse perche' comincia a far freddo.

Per esempio adesso le coco sono li zitte zitte,coperte a dormire e questo dice che le sente la sera tardi,mah!

Mi sa che questo vuole darmi solo rogne.Ma che stupida la gente a volte,non sa che fare e rompe la vita agli altri.

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Mario_one
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Iscritto dal: 20 marzo 2008
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Post: 2006
Sesso: Maschio
Postati: 22 settembre 2009 at 09:48 | IP Logged Quota Mario_one

Sai Anny, un detto tedesco dice: "Lieber Gott lass viel Graß wachsen denn die Riendviecher sind viele!" ovvero, "Caro Dio lascia crescere tanta erba xke le mucche sono tante" (la parola qui usata x mucca in Germania viene solitamente usata x gente "str.. o stupida"

Chi si vuole lamentare trova anche la scusa che ti sente camminare (nel mio vecchio condomio quello sotto di noi si lamentava appunto che ci sentiva camminare e che la notte dopo che lui andava a letto tiravamo ancora lo sciacquone del bagno). Penso che se continui a fare cosi nessuno ti puo imputare qualcosa



__________________
Io sono io... ci sono dubbi?? ;-)

AODAT n°019
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Phoebe82
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Postati: 22 settembre 2009 at 10:01 | IP Logged Quota Phoebe82

Ma nn so se può consolarti, ho avuto la tua stessa comunicazione due anni fa dalla mia vicina, mi disse che le calo la svegliavano la mattina presto perchè fischiavano... io gli dissi che nn potevo certo chiudergli la bocca, e che cmq lei si alzava sempre all'alba sia che le calo fischiavano sia che nn .. visto che lo aveva sempre fatto da quando abita li.

Non mi ha piu detto nulla.. ovviamente io cerco di tenere il massimo della pulizia e disinfettare il piu possibile in modo che nn gli vadano piume e cattivi odori nel suo giardino.. tutto nel limite del possibile...

Secondo me Anny per 10 cocorite di numero nn penso possano farti chissà  che, visto che sono in casa, coperte.. ecc.. bo.. mi pare assurdità  che lui riesca a sentirle...



Modificato da Phoebe82 on 22 settembre 2009 at 10:03


__________________

Meno QUOTE Da ora in poi tutti gli interventi che non apportano nulla alle discussioni saranno valutati ed eventualmente eliminati
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AleX88
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Post: 1175
Sesso: Maschio
Postati: 22 settembre 2009 at 10:15 | IP Logged Quota AleX88

ma io posso dirti abitando in condominio che ne ho 6 abito al 6° piano e si sentono fino a giu....quindi i problemi di ''disturbo'' ci sono eccome altro ke 
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marty90
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Iscritto dal: 22 agosto 2009
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Post: 516
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Postati: 22 settembre 2009 at 11:30 | IP Logged Quota marty90

da un'occhiata a questo:

condomini (art. 1138 codice civile, art. 844 codice civile, massima della cassazione 899

del 24 marzo 1972, e 1394 del 6 marzo 2000)

Il regolamento condominiale può essere espressamente accettato con una firma ed allora si

chiama regolamento contrattuale e può prevedere che nel proprio appartamento non si

possa introdurre alcun animale, ma è quasi impossibile che il padrone di un animale firmi

un simile patto.

L'ipotesi più frequente si verifica quando nel condominio c'è un regolamento preesistente,

che vieta il possesso di animali in genere.

Un simile divieto è illegittimo in assoluto, in quanto comporta una limitazione del diritto

di proprietà sulla porzione di condominio di proprietà esclusiva (l'appartamento, art. 1138

codice civile). Il regolamento condominiale va però approvato all'unanimità.

I motivi più frequenti che inducono a contestazioni in ambito condominiale sono: oltre a

sporcare le aree condominiali, all'abbaiare ed ululare in ore inopportune, si può verificare

il comportamento pericoloso di alcuni cani, specie se lasciati liberi senza museruola, o, più

semplicemente, la presenza di persone che non amano gli animali.

In questi cani è importante far valere i propri diritti senza farsi intimorire. La richiesta di

allontanare un animale, oltre ad essere documentata da validi motivi, deve essere

supportata da una raccolta di firme di più inquilini. I casi in cui il Giudice e l'Autorità

Sanitaria possono imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e si verificano

quando ci sono comprovati motivi di ordine igienico - sanitario, o a causa di una

concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo.

Inoltre, il disturbo (l'abbaiare, il rumore delle unghie sul pavimento) e le immissioni

(odore del pelo, bisogni fisiologici) devono ritenersi illeciti solo quando la loro intensità e

la loro frequenza sono tali da causare l'insofferenza o provocare disturbi alla quiete o

malessere anche a persone di normale sopportazione, poiché ciò costituisce un uso

anormale del diritto di proprietà (sentenza Cassazione 1394 del 2000).

Nelle case in affitto, private, comunali o popolari che siano, è praticamente impossibile

vietare la detenzione di animali, a meno che il proprietario dello stabile all'atto

dell'acquisto non si sia impegnato per contratto a non consentire la presenza di animali.

Riassumendo: nel caso di una casa di proprietà, eventuali limitazioni alla presenza di

animali devono essere accettate al momento dell'acquisto, e comunque il regolamento

assembleare può essere variato con l'approvazione della maggioranza dei presenti

all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.

Nel caso di una casa in affitto, il divieto di tenere animali deve essere concordato in sede

di firma del contratto.

Riguardo all'uso dell'ascensore o delle scale, considerate "parti comuni" del condominio

(art. 1117 codice civile), questo non può essere menomate dal regolamento. Sono

sanzionabili però quelle condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che

deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 e 639 codice penale) (fonte

Lav).

In alcuni casi si arriva addirittura alla minaccia di avvelenamento di un animale

domestico: è necessario allora presentare una denuncia - querela nei confronti dei

responsabili della minaccia alla Polizia Municipale, o alla polizia di Stato, o ai Carabinieri

o al Corpo Forestale dello Stato, configurandosi i reati di cui all'art. 638 codice penale, cioè

uccisione o danneggiamento di animali di proprietà, e quelli previsti dal Testo Unico delle

Leggi Sanitarie, che punisce la distribuzione di sostanze velenose (vedi maltrattamenti).

a: le norme del regolamento condominiale non possono in alcun modo menomare i diritti

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di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà

esclusiva.

Sentenza della Cassazione 1394 del 6 marzo 2000: se l'abbaiare o l'ululare disturba solo un

vicino, e non una pluralità di persone, il reato non sussiste. L'art. 659 del Codice Penale

tutela la pubblica tranquillità, ma "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei

ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".

Sentenza della Pretura di Campobasso del 12 maggio 1990: "Qualora una norma

contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano

turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali

non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si

accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo

della quiete o dell'igiene".

Massima della Cassazione n. 899 del 24 marzo 1972: se le norme dei regolamenti

condominiali, che regolano le capacità dei condomini sulle loro proprietà esclusive, sono

precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono

essere espressamente accettate dai condomini (nell'atto di acquisto o locazione o con atto

separato). Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di

proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'assemblea

all'unanimità (dei condomini, non dei presenti). E' sufficiente l'opposizione di un solo

condomino perché non possa istituirsi, ex novo, il divieto di tenere animali. Se un

proprietario di animale acquista o prende in affitto un appartamento in un edificio già

provvisto di regolamento approvato dall'assemblea condominiale, non è vincolato alle

disposizioni limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei singoli condomini se le

stesse limitazioni non siano state trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate e

accettate negli atti di acquisto o di locazione.

art. 844 Codice Civile: il proprietario di un fondo non può impedire i rumori del fondo

vicino, se non superano le normali tollerabilità. La giurisprudenza ha affermato che tale

articolo va applicato anche nei rapporti tra condomini.



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alvins roccherrol
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Iscritto dal: 26 gennaio 2008
Bandiera nazionale di Italy Italy
Post: 2127
Sesso: Maschio
Postati: 22 settembre 2009 at 15:00 | IP Logged Quota alvins roccherrol

Concordo cn gli altri nn ci sn problemi dal punto di vista legate alla legge pero è smepre giusto rispettare gli altri abitanti del condominio cercardo di arrecare meno disturbo possibile per educazione .Pero abitando in un condominio ci sn sempre quel tipo di persone ke si attaccavo al primo cavillo per attaccare bottone e l hanno nel sangue sta cosaL importante quindi è comportarsi educatamente ogniuno a casa propria nei limiti puo fare quello ke vuole sempre rispettando gli altriL unico problema potrebbe essere legato al fattore sanitario dal punto di vista della legge potrebbero mandarti la usll ma in questo caso nn ci sn problemi



__________________
Palermo capitale..... per una Sicilia celestiale((-:Questa onda ke va ke viene e ke va oh...oh...oh..oh positivo!!!! ((-:
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